FONS HONORUM
PREROGATIVE DINASTICHE
Come antico insegnamento della Dottrina, la Sovranità, nel suo pieno esercizio, comprende la esplicazione di quattro diritti fondamentali: 1.Lo “JUS IMPERII”, cioè il diritto al comando;2.
Lo “JUS GLADII”, cioè il diritto d’imporre l’obbedienza col comando;3.Lo “JUS MAJESTATIS”, cioè il diritto di essere onorato e rispettato;4.Lo “JUS HONORUM”, cioè il diritto di premiare il merito e la virtù.Allorquando un Sovrano viene estromesso dal dominio politico di un territorio, senza che compia alcun atto abdicativo o di acquiescenza al nuovo Ordinamento Politico, Egli subisce una “compressione” nei suoi due diritti, jus imperii e jus gladii, che conserva però come, suol dirsi “in pectore et in potentia”, nella qualità di “ Pretendente” al Trono perduto.
Conserva, invece, in tutta la loro interezza, l’esercizio degli altri due diritti, jus maiestatis e jus honorum, che costituiscono la sua particolare Prerogativa che va sotto il nome di “FONS HONORUM”, connaturata nella sua funzione sovrana, che si esplica nella facoltà di “CREAR NOBILI ED ARMAR CAVALIERI” negli Ordini Cavallereschi di collazione dinastico-familiare del proprio Casato. Tale diritto si trasmette “Jure sanguinis” all’infinito, ai propri discendenti, in persona del “Capo di Nome e d’Arme della Dinastia”, onde il principio di diritto pubblico inglese “Rex non moritur” nel senso di perpetuazione dinastico-funzionale di tale Reale Prerogativa. Storicamente ciò si spiega perché il Sovrano, Monarca Assoluto o Costituzionale, esercita un mandato “per grazia di Dio”; legato al principio teologico “omnis potestas a Deo”; crisma che, per la sua natura divina, non può conoscere limiti.Il Sovrano, può perdere tali “Prerogative” soltanto in seguito a capitolazione politica, sotto forma di abdicazione, rinuncia, vassallaggio, acquiescenza, il che vien detto “debellatio”.
E’ naturale, infatti, che il territorio, non può essere “soggetto” bensì “oggetto” della Sovranità, in quanto su di esso si esercita la potestà sovrana ed essendo, pertanto, sottoposto a tale potere, non costituisce il potere stesso.
Che la sovranità possa essere disgiunta dal territorio, lo conferma, infatti, la posizione giuridica del S.M.O.M.; quella della Santa Sede, dal 1870 al “Concordato”; della “Croce Rossa Internazionale”; un tempo della “Società delle Nazioni”, poscia delle “Nazioni Unite”, come giustamente ebbe ad osservare l’On.
Casilinuovo nella relazione alla Legge 3 marzo 1951 n. 178.Esistono dunque, di fatto, col pieno riconoscimento in campo internazionale, “Personalità Giuridiche Internazionali” assolutamente prive di territorio, come pure “Ordini Sovrani” senza sudditi né territorio.
Afferma precisamente il Bascapè del Sacro Cuore di Milano: “La famiglia principesca già sovrana, mantiene il suo carattere dinastico e il suo Capo” conserva il titolo e gli attributi dell’ultimo Sovrano spodestato, col nome di “Pretendente”.Tali principi sono confermati da pareri di illustri giuristi, quali S.E. il Dott. Ercole Tanturri, Primo Presidente On.
Della Suprema Corte di Cassazione, cui si associarono il Prof. Leonardo Puglionisi, Docente di Dir. Canonico nell’Università di Roma e S. E. Dott. Raimondo Jannitti-Piromallo, allora Presidente di Sezione della Corte di Cassazione (Giornale di Araldica e Genealogia n. 7-12 del dic. 1954) il quale, fra l’altro scrive: “La sovranità è una qualità perpetua, indelebilmente collegata e unita nei secoli a tutta la discendenza di colui che l’ha per primo conseguita o rivendicata e si concretizza nella persona fisica del Capo di Nome e d’Arme della Dinastia, indipendentemente da qualsiasi considerazione o indagine di natura politica, giuridica, morale e sociale che di quest’ultimo possa farsi, e che, come insegna anche la storia, non può assolutamente incidere sulla sua qualità sovrana”.
Aggiunge il Gorino-Causa: “Le onorificenze possono essere conferite anche da chi non gode più in atto della sovranità territoriale. Il Sovrano spodestato, conserva la collazione dei suoi Ordini Gentilizi, mentre perde il Gran Magistero di quelli della Corona, facenti parte del patrimonio dello Stato”.
In altri termini, come il Sovrano è titolare di due ben distinti patrimoni economici: quello privato e quello della Corona; parimenti è titolare di due distinti patrimoni araldici: quello dinastico-familiare e quello dello Stato. La perdita della sovranità territoriale importa di conseguenza la perdita di tutto ciò che si appartiene alla Corona ma giammai di ciò che costituisce patrimonio personale sia economico che araldico.
Nella figura del Sovrano spodestato, oltre al legittimo esercizio del Gran Magistero dei suoi Ordini Dinastici, rimane quella speciale, indelebile qualità che lo rende “Fons Honorum”.
Scrive un illustre Magistrato, S.E. il Dott. Ciro Gini, Primo Presidente On della Suprema Corte di Cassazione, in Sentenze della Magistratura italiana pronunciate posteriormente alla Legge 3 marzo 1951: Sarebbe lo stesso che voler inibire ai discendenti di Casa Savoia di conferire l’Ordine della SS. Annunziata o quelli dei SS. Maurizio e Lazzaro, entrambi di pertinenza esclusiva della loro “ Casa già Sovrana “ o ad Otto di Asburgo di conferire l’Ordine del Teson d’Oro che in effetti spesso conferisce a chi gli aggrada.
Non può, invero, dubitarsi sulla qualità di “Pretendente” in Umberto di Savoia, non potendo giammai Egli ritenersi “Sovrano debellato”.
E’ notorio, infatti, che Egli, subito dopo il “ Referendum “ del 1946, decise di partire per l’estero senza neppure attendere l’esito della proclamazione ufficiale dei risultati, quale chiaro atto di protesta al mondo come erano state condotte le consultazioni; esplicita manifestazione di non accettare, né riconoscere, il valore giuridico né politico della votazione.
Conformemente dunque alla prevalente autorevole Dottrina, nessuno ha mai dubitato della “Fons Honorum” dei Rappresentanti antiche Dinastie spodestate, onde, i lontani discendenti della Imperial Famiglia “Angela Flavia” ebbero a concedere numerosi titoli nobiliari, la cui validità non venne mai messa in dubbio dagli Organi un tempo preposti alla loro tutela.
Parimenti, nessuno ha mai dubitato della legittimità di celebri Ordini Cavallereschi, appartenenti a Dinastie non più regnanti, quali il citato “Toson d’Oro” degli Asburgo oppure l’ “Ordine Costantiniano” della Casa Borbone Due Sicilie, entrambi ambitissimi non meno del Sovrano Ordine Militare di Malta, mentre numerosi sono gli esempi di titoli nobiliari concessi da Sovrani spodestati e pur riconosciuti validi in campo internazionale.
Basta ricordare quelli concessi da Re Ferdinando II di Borbone dall’esilio di Gaeta, riconosciuti dalla Consulta Araldica Italiana; il titolo di Principe di Santa Flavia, concesso dal detto Sovrano, nella euforia della inattesa vittoria riportata su Garibaldi a Caiazzo, all’Ambasciatore di Spagna Don Salvatore Bermuda de Castro e confermato dalla Consulta Araldica con decreto 19 dicembre 1886, alla sua legittima discendente, Donna Maria Bermudes.
Lo stesso Re Vittorio Emanuele II come ci tramanda Raffaele de Cesare ne “La fine di un Regno” per concedere al Generale Cialdini il titolo nobiliare di “Duca di Gaeta”, chiese preventivamente una esplicita “REFUTA” al Borbone già in esilio, costituendo esso titolo un “appannaggio personale” dell’antico Sovrano. Innumerevoli sono gli esempi, antichi e contemporanei, di Sovrani decaduti, i quali, pure in esilio e fuori dal proprio territorio si sono avvalsi della prerogativa di nobilitare o concedere onorificenze dei propri Ordini Dinastici: dall’Imperatore Sigismondo, che, nel 1416, a Parigi, pregato dal Re Carlo VI di Francia, creò Cavaliere quel tal Sig.
De Signal, onde abilitarlo all’ufficio di Siniscalco a Beaucaire, a S. Luigi Re di Francia, che prigioniero del Sultano Maleth, creò cavaliere un suo favorito, servitore musulmano, a condizione della preventiva conversione al cattolicesimo.Passando ai tempi moderni, ricordiamo il Granduca Cirillo che, proclamatosi Capo della Dinastia Romanoff, dopo l’eccidio di Ekaterinemburg, concesse a Matilde Fejxejevna, moglie del fratello Granduca Andrea, il titolo di Principessa Kransinka ed a Natalia Cerenetovski, moglie dell’altro fratello Granduca Michele, il titolo di Principessa Broso; ad entrambe, il trattamento di Altezza Serenissima;
Re Vittorio Emanuele III, il quale, riconobbe la legittimità del conferimento del titolo di “ Duca di Danarca “ (Cipro) concesso dall’esilio, dal Re di Spagna, al Marchese Torres; Re Leopoldo del Belgio che, pur in stato di prigionia, concesse alla consorte, il titolo di Principessa de Rety, col trattamento di Altezza Reale, Re Carol di Romania che, dal lontano esilio in Brasile, concesse alla Sig.na Magda Lupescu, il titolo di Principessa Reale di Romania col relativo trattamento di Altezza.
Persino la Repubblica di San Marino ha riconosciuto la qualità principesca della Dinastia Canusiana, alla quale appartenne la celebre Contessa Matilde.Titoli tutti pienamente riconosciuti in campo internazionale, pur essendo concessi da Sovrani non più nell’effettivo esercizio del loro potere politico.
Di tali premesse dottrinarie e di diritto internazionale, si pervenne in Italia a numerose affermazioni in campo giurisprudenziale, con sentenze civili e penali, passate in giudicato, con le quali veniva riconosciuta la qualità sovrana di alcuni Gran Maestri di notissimi Ordini Indipendenti, ritenuti, pertanto, soggetti di Diritto Pubblico Internazionali” e non compresi quindi nel divieto dell’art. 8 della Legge che prevedeva “Enti, Associazioni e privati”.
Con l’abolizione degli speciali Organi un tempo preposti alla tutela dei titoli nobiliari, OGGI, L’UNICA AUTORITÁ CHIAMATA A DECIDERE IN MATERIA È LA MAGISTRATURA, la quale provvede alla delibazione delle decisioni emesse dai Tribunali Arbitrali.
Questa l’ “accertamento del titolo e della successione” deve applicare l’Ordinamento 5 luglio 1896 n. 314 , essendo stata abolita dalla Costituzione tutta la Legislazione araldica posteriore al 28 ottobre 1922 ( § XIV Transitorie ), della quale sopravvive solamente l’Ordinamento 7 giugno 1943 n. 651.I Principi, Capi di Nome e d’Arme delle Case ex Regnanti, sono nel pieno, legittimo e giuridico possesso delle “ Prerogative Dinastiche” consistenti nella “FONS HONORUM”, per cui, possono validamente concedere titoli nobiliari, con o senza predicati, relativi ai loro ex domini, nonchè onorificenze degli Ordini Cavallereschi di loro collazione dinastico-familiare.
Fermo restando la indiscriminata facoltà di “accettazione” di tali onorificenze e di quelle concesse da “Stati Esteri”, da parte dei cittadini italiani, ne è consentito dei medesimi un “uso limitato”, in mancanza della prevista autorizzazione da parte del Ministro degli Affari Esteri, nei rapporti “privati in pubblico”, col solo obbligo della specificazione del grado e dell’Ordine di appartenenza, salvo ad ottenerne l’autorizzazione per un più completo uso ufficiale.
Per consolidata Giurisprudenza, dalla legittimità dell’acquisto deriva la legittimità dell’uso dei Titoli, come espresso dalla Sentenza del Pretore di Napoli Dottor Tullio CHIARIELLO, Nr. 2230 del 2 febbraio 1942.
In Italia a parte i SAVOIA ed I BORBONI esistono Case Sovrane di assodata validità, storicità e riconoscimento giuridico, circa la “Fons Honorum” tramite Sentenze.
Fra queste si possono ricordare: SAVOIA AOSTA
ASBURGO-LORENA
ASBURGO d’AUSTRIA-ESTE
BORBONE-PARMA
SENTENZE
Antica Casata porfirogenita dei Serenissimi Prinicipi Imperiali Amoroso Comneno Angelo Flavio Lascaris Paleologo d’Aragona, discendenti legittimi in linea retta mascolina dagli augusti Imperatori romani d’Oriente della Dinastia frigia d’Amorio, violentemente spodestata e mai debellata, e perciò Sovrani pretendenti al trono imperiale di Costantinopoli.
Circa il Diritto, lo “Jus” dei Principi AMOROSO ad aggiungere, anche all’Anagrafe, i Cognomi Imperiali COMNENO ANGELO FLAVIO LASCARIS PALEOLOGO, possiamo dire che Esso proviene dalla Bolla “Magnae devotionis tuae“ di Sua Santità Papa Pio II, del 16 marzo 1464, stile fiorentino, mentre il diritto ad aggiungere ancora il Regio Cognome d’ARAGONA deriva dal Diploma del Re Ferdinando I d’Aragona, del 23 marzo 1492.
Entrambi i documenti in questione, in seguito a perizia ordinata d’ufficio, furono riconosciuti autentici e perciò produttivi di effetti giuridici incontrastabili, sin dal 3 dicembre 1907, con Sentenza irrevocabile del Regio Tribunale di Palmi. Segue un elenco tra le tante di Sentenze riconoscenti non soltanto la reale esistenza, ma la storica importanza di questa Illustrissima Casata Imperiale e la legittimità di quanto da essa concesso:Regio Tribunale di Palmi, 3 dicembre 1907. Tribunale di Avezzano, 18 giugno 1914.
Pretura di Napoli, 7 agosto 1929.Pretura del Mandamento d’Ischia dell’11 aprile 1936, XIV.Pretura di Napoli X^ Sezione, 28 dicembre 1938 (Sentenza nr. 15420; nr. 229986/R.G./1938; assoluzione per Alfonso Camagna, insignito del titolo di Commendatore di Grazia dell’Ordine di S. Maria di Betlemme e riconoscimento dell’Ordine stesso quale Dinastico degli Amoroso d’Aragona). Tribunale di Roma, 23 ottobre 1939 (contro il Conte Prof. Temistocle Bertucci – poi noto Perito in Araldica del Tribunale di Roma – ed altri, sempre circa l’Ordine Betlemita, dinastico.
Tale Sentenza fu confermata il 15 giugno-25 luglio 1940 dalla Corte di Appello: Corte di Appello di Roma, II^ Sezione, Sentenza 1094/1940. Pretura di Napoli, 11 luglio 1941 (contro Antonio Padula, sempre circa due Ordini Dinastici degli Amoroso d’Aragona, il Betlemita innanzidetto e l’Ordine di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, con riconoscimento della legittima origine ed esistenza degli Ordini Cavallereschi, la qualità di Gran Maestro al Principe Don Pietro Amoroso d’Aragona e la legittimità dei titoli conferiti ed usati dall’insignito).
Pretura di Napoli, 2 febbraio 1942 (contro Filippo Nappi, circa il titolo di Commendatore di Grazia dell’Ordine di S. Maria di Betlemme etc.).Pretura di Bari, 26 giugno 1945 (contro Demetrio Di Demetrio, circa l’Ordine Militare ed Ospedaliero di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, etc.).
Tribunale Civile e Penale di Bari, 8 settembre 1945 (Sentenza n. 1019. In questa basilare Sentenza si ebbe la correzione degli Atti Anagrafici e conseguentemente risultò la discendenza imperiale ed il Titolo Nativo di “Principe” ai componenti della Famiglia AMOROSO d’ARAGONA).
Pretura di Bari, 20 agosto 1945 (contro Lucatello, Ventola, Severo-Vernice, Capozza, Palmieri, Lipartiti e Pertusi, circa titoli Cavallereschi e Nobiliari dei due Ordini Equestri e Nobilitanti sopra menzionati etc.).
Pretura di Bari, 1° marzo 1946 (contro Carlo Bonetti, circa l’Ordine Betlemita per l’abuso del Titolo di Fiduciario pro Tempore dell’Ordine di S. Militare ed Ospedaliere di S Maria di Betlemme su denuncia del legittimo Gran Maestro dell’Ordine S.A.I.R. il Principe Imp. e R. Prof. Dott. Don Pietro AMOROSO d’ARAGONA. Venne riconosciuto giusto quanto affermato da Don Pietro e venne condannato penalmente il Bonetti).
Tribunale di Napoli, 30 settembre 1946 (contro il Principe Pietro Amoroso, Alfredo Fella, Giuseppe Rogliano, Umberto Romano circa i due Ordini Dinastici sopra menzionati, etc.).Tribunale Civile di Napoli, 30 settembre 1946 (Sentenza Camerale su Istanza del Barone Tonker di Apamea).
Tribunale Penale e Civile di Roma, 8 novembre 1946 (Sentenza di chiarificazione e legittimità in cui si ribadiva l’estraneità dell’Ordine Militare ed Ospedaliero di S. Maria di Betlemme dall’Associazione Ecclesiastica di Mons. EFTIMIOS denominata “Ordine di Nostra Signora di Betlemme”).
Consiglio di Stato, 19 febbraio 1947 (Decisione della IV Sezione nella quale si afferma che lo Stato ha l’obbligo di uniformarsi alle Sentenze definitive della Magistratura ed annulla le avvertenze del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri).Pretura di Busto Arsizio, 27 giugno-12 luglio 1947 (contro Giuseppe Marino e Giuseppe Mucedero, circa l’Ordine Betlemita).
Tribunale Civile di Trani, 26 ottobre 1948 (Sentenza Camerale su Istanza del Conte Maglione di Melasso).Pretura di Roma, XII^ Sezione, 5-19 dicembre 1948 (Nr. 1057/48, nr. 22835 R.G./48; contro Raffaele Rosso circa il titolo di Conte di San Secondo, concesso dal Principe Don Pietro Amoroso d’Aragona).Pretura di Vico del Gargano (Foggia), 23 marzo 1949 (contro il Conte Dott. Angelo de Zio per il titolo di Conte di Cesarea, Amoriense, etc.).
Pretura di Vico del Gargano (Foggia), 23 maggio 1949 (Sentenza nr. 102/1949, nr. 160 R.G./49; contro il Principe Don Pietro AMOROSO d’ARAGONA e quanto da esso rivendicato in generale. Questa Sentenza riconobbe a Don Pietro ed ai Suoi Discendenti le qualifiche di “Principe” e di “Altezza Imperiale”).
Tribunale Civile di Padova, 19 giugno 1951 (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicati nobiliari delle Case d’Asburgo, Calzavara di Castelmauro e di quella di Amorio, Calzavara di Corinto).Tribunale Civile di Trani, 23 ottobre 1951 (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicato nobiliare Amoriense, De Zio di Myra).
Sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della Legge 3 marzo 1951 n. 178Tribunale Civile di Teramo, 18 luglio 1952 (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicato nobiliare Amoriense, Trojani d’Arassa e trasformazione per constatato errore di trascrizione da parte dell’Ufficio dello Stato Civile del cognome Troiani in Trojani).
Tribunale Civile di Enna, 23 luglio 1952 (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicato nobiliare Amoriense, Rosso di San Secondo).Tribunale Civile di Enna, 08 aprile 1953 (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicato nobiliare Amoriense, Giannò di Zenata-Ben Asciur e di Cartulano Mori).
Tribunale Civile di Vicenza, 08 aprile 1953 (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicato nobiliare Amoriense, Valcasara di Monte Mileto).
Tribunale di Benevento, 16 febbraio 1954 (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicato nobiliare amoriense Del Bo di Torre Rotonda).Tribunale Civile di Benevento, 15 giugno 1954 (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicato nobiliare Amoriense, Moratti di Valle Nestore).
Pretura di Paliano, 2 aprile 1954.Tribunale Penale e Civile di Venezia, 22 aprile 1954 (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicato nobiliare Amoriense, Valente di Valbruna).Corte di Appello di Bari, 9 giugno 1956 (Sentenza N. 285-1956, N. 4101 cron., N. 26054 Mod. VI, MORATTI Angelo fu Albino Emilio di Valle Nestore contro MORATTI Angelo fu Augusto).Pretura di Cagliari, 27 febbraio 1957.
Tribunale Civile e Penale di Ferrara (Sentenza di riconoscimento e trascrizione di predicato nobiliare Amoriense, Bruno di Noepoli), 26 giugno 1957.Corte Suprema di Cassazione, 23 aprile 1959 (Sentenza n. 2008 del 23 aprile 1959, Reg. Gen. N. 3909, III Sez. Penale: “piena assoluzione, ristabilimento del Diritto di Concessione ed accertazione degli Ordini Cavallereschi Non Nazionali”).
Circa la liceità dei Titoli anche in ambito Vaticano.Circa la liceità dei Titoli anche in ambito Vaticano, possiamo ben notare che data l’esistenza di privilegi (anzi, abbiamo addirittura Bolle Papali) nei confronti del casato Amoriense (ad esempio Papa Calisto III ne emise a favore dell’Ordine dei NEMAGNA), la Giurisprudenza insegna che le concessioni fatte dal Pontefice sotto l’impero del Governo Pontificio, in qualsiasi modo espresse, sia per editto o rescritto, che per semplice lettera, avevano l’efficacia di Legge e vincolavano lo Stato, finché non fossero revocate dallo stesso Pontefice, però la revoca deve risultare da un atto positivo e non negativo (cfr. Cassazione di Roma, 11 maggio 1907, in Giuisprudenza. Itaiana, 1907, I, 1, 632): ma è noto pure che per la Cancelleria Apostolica è una regola di non derogare ai diritti acquisiti (cfr. Rivista Araldica del 1935, pag. 60) ed infatti Ordini Dinastici come quelli Amoriensi e Nemagnici non furono mai revocati da alcun Pontefice, ma anzi si trovarono riconosciuti pure da Sentenze ed implicitamente confermati da Benedizioni Apostoliche.
NOTIZIE E BIBLIOGRAFIAI Principi Amoroso d’Aragona vengono dal 1742 citati come Cavalieri di Giustizia: Barone SALVATORE CARBONELLI di LETINO, Ruolo dei Cavalieri Costantiniani dal 1734 al 1894, Napoli 1895, Tip. A. Tocco; Prof. Dott. Francesco Rodriguez del R. Liceo Ginnasio G. Vico in Napoli, Le Famiglie Porfirogenite, Estratto dalla “Rivista Araldica e Genealogia” Anno I, n.1 Gennaio Febbraio 1933-XI;Costituzioni del Sovrano Ordine Costantiniano di San Giorgio, con la serie cronologica dei Gran Maestri dal I Gran Maestro Ereditario Michele II Balbo d’Amorio al XXXIX Gran Maestro Ereditario S.A.
il Principe Francesco.Indicazioni bibliografiche relative alla voce “Amorio” e “Amorosi/o” tratte dall’opera di V. Spreti e G. Degli Azzi – Vitelleschi, Saggio di bibliografia araldica italiana. Milano 1936:Blasio (de) Agnello Alessio, Ragguaglio storico della famiglia Amoroso e della sua imperiale origine. Napoli, 1692, 4°.Carosi Camillo, Per la baronessa D. Maria Maddalena Amorosi posseditrice del feudo di Pizzi, detto anche “le Casciarie”, avverso le pretensioni del R. Fisco, ecc. Memoria. Napoli, 1747, 4°.Giordano Giovanni N., La dinastia di Amorio ed i suoi discendenti.
Napoli, 1880, 8°.Giudice (del) Giuseppe, Gli Amoroso di Alessano, marchesi del real soglio di Polonia, e la loro origine imperiale. Napoli, 1900, p. 60.Padiglione Carlo, Ricerche sugli Amoroso, principi di Amorio, nei secc. XIII e XIV. Napoli, 1903, 16°.Padiglione Carlo, L’Ordine di San Giovanni d’Acri e di San Tommaso, e i suoi Gran Maestri, dal 1205 al 1898. Napoli, 1898, 8°.Palumbo Antonio, Gli Amoroso, principi di Amorio, nei secc. XVI e XVII. Napoli, 1886, 8°.Pansa Giovanni, Nicola Amoroso, detto “di Bari”, e la sua discendenza in Amalfi fino al 1402. Napoli, 1910, 8°.Pellegrino Camillo, dell’Origine dell’antica famiglia detta Amoroso. Napoli, 1644, 8°.Tomasi (de’) Giordano G., Origine e genealogia degli Amoroso di Bari, Baroni di Triggiano, nell’epoca greca, normanna e sveva (820-1266). Napoli, 1901, 8°.Ancora sui Principi Amoroso d’Aragona:Arturo Codignola, L’Italia e gli italiani.
Genova, 1947. Gennaro Vaccaro, Panorama Biografico degli italiani d’oggi. Roma, 1956, Vol.I.Domenico Triggiani, Dizionario degli autori. Bari, 1960. “Chi Scrive”, repertorio bio-bibliografico e per specializzazioni degli scrittori italani, Ist. Librario Int.le Milano, 1962.
Domenico Triggiani, Per la Storia della letteratura italiana contemporanea. Bari, 1967.Istituto Grafico Editoriale Italiano direzione Raffaele Rubino, Dizionario Biografico dei Meridionali. 1974 Vol. I. Pasquale Sorrenti, Repertorio bibliografico degli scrittori pugliesi contemporanei. Bari, 1976.Rivista del Collegio Araldico, Anno XXXVI 1938, XVI. Roma presso il Collegio Araldico
PATERNÒ CASTELLO DI CARCACI
SENTENZEI
Paternò, il cui cognome fu originariamente Aragona di Ayerbe e di Patrnoy, conservano molti diritti Jure sanguinis, Tra questi diritti è quello denominato “fons honorum o facoltà nobiliare”, di concedere e confermare stemmi, di accordare predicati dai luoghi su cui gli Avi esercitarono appunto i poteri sovrani, nonché il diritto di fondare, riesumare, e riformare, esercitare il gran magistero degli Ordini cavallereschi di collazione familiare, che si tramanda da padre in figlio come eredità insopprimibile.Quattro sentenze riguardanti la dinastia Paternuense hanno confermato la consanguineità con la casa d’Aragona – Maiorca – Sicilia e la legittimità della Fons Honorum.
La prima della pretura unificata di Bari, 03.03.1952, n. 485, divenuta irrevocabile nelle forme di legge, ha accertato che “la Famiglia Principesca dei Paternò ebbe origine da Giacomo I il Conquistatore, discendente dai Conti di Guascogna, del Re di Navarra e dei Re di Castiglia”.
La seconda sentenza del 05.06.1964, n. 119, del Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, ha espressamente confermato la legittimità della fons honorum del rappresentante massimo della Real Casa Paternò, in quanto la legittimità del pretendente della famiglia Paternò deriva dalla discendenza legittima e provata di un membro della Real Casa d’Aragona.
La terza sentenza arbitrale del 08.01.2003, n. 50, dichiarata esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa 17.02.2003, n. 177, ha dichiarato che competono al Capo della Real Casa “le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro di ordini non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951, n. 1978″.
La quarta, sentenza arbitrale del 05.12.2009 n. 709/09 dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana con decreto del Tribunale Ordinario di Ragusa, ha confermato al Capo della Real Casa Paternò Castello di Valencia e Sardegna la fons honorum con tutte le prerogative annesse e connesse alla Sua qualità di Altezza Reale, con la facoltà di poter concedere Titoli Nobiliari con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini equestri di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro degli ordini non nazionali ai fini della legge del 3 marzo 1951, n. 178
D’ALTAVILLA (D’HAUTEVILLE) SICILIA NAPOLI
SENTENZEL
a Legittimità della “Fons Honorum” della Real Casa Normanna, pretendente e Curatore ai Troni di Sicilia, di Napoli e di tutta l’Italia Meridionale, titolare oltre che di Titoli Sovrani anche dei Titoli Nobiliari di Principi di Antiochia, Principi di Taranto, Principi di Benevento, Principi e Duca di Bari, Duchi delle Puglie, Duchi di Capua, Duchi di Perugia, Duchi di Normandia, Conti di Lecce, Conti Palatini di nomina Pontificia e con il trattamento di Altezza Reale, è stata accertata ad abundantiam da numerose Sentenze Civili e Penali irrevocabili – poiché passate in “cosa giudicata” – dalla Magistratura italiana.
Parliamo di ben 56 Sentenze e di una perfino della Suprema Corte di Cassazione, precisamente la Cassazione, Sezione Terza Penale, Udienza Pubblica, Sentenza nr. 2008 del 23 aprile 1959, Sezione Terza Penale, R.G. nr. 3909/59. Una basilare fu quella della Pretura di Roma, Sezione VII – Nr. 23.828/48 R.G. 5.143 bis del 10 settembre 1948 contro i Principi Mario Cilento fu Salvatore, Cesare Cilento di Mario, Duca Lucio Gargiulo di Torrebianca e Conte Gaetano Restani di Villagrazia fu Giuseppe.
Citiamo poi le seguenti: Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile 30 novembre 1949; Tribunale di Napoli, I Sezione Civile 30 luglio 1956; Pretura Penale S. Agata di Puglia del 25 giugno 1955, Sentenza Penale nr. 36/55 = nr. 82/55 R.G.; Pretura Penale di Roma del 23 settembre 1957; Pretura Penale di Roma del 15 gennaio 1959; Tribunale di Bari, II Sezione Civile del 26 novembre 1959; Pretura di Roma, I^ Sezione Penale, Sentenza del 18 febbraio 1960 nr. 1210/60-Reg. Gen. Nr. 27628/59; Pretura di Catania, Sezione Penale dell’8 marzo 1960 e dell’11 aprile 1960; Pretura di Milano, Sezione Giudiz. del giorno 01 aprile 1960; Pretura Unificata di Roma, con Sentenza del 13 maggio 1960 nr. 3564/60-Reg. Gen. 43776/59; Pretura di Cremona, Sentenza del 24 marzo 1960; Pretura di Santa Maria Capua Vetere, con Sentenza del 25 novembre 1960 nr. 6460 Reg. Gen. Nr. 410960; Pretura di Asti, con Sentenza del 15 dicembre 1961.
NOTIZIE E BIBLIOGRAFIADon Cesare è titolare di Passaporto Italiano nr. 8291867 P Nr. del Registro 1344/50 rilasciato il 30 gennaio 1961 a “Sua Altezza Reale il Principe Reale Don Cesare d’Altavilla (d’Hauteville) Sicilia Napoli”.–Libro d’Oro della Nobiltà italiana.
Collegio Araldico Roma, 1916-19.Libro d’Oro della Nobiltà italiana. Collegio Araldico Roma, 1940-49.Vittorio Urbano Crivelli Visconti, Le casate Nobili d’Italia. Roma, 1955.Arrigo Pecchioli, La Cavalleria e gli Ordini Cavallereschi. Roma, 1980
ALTRE CASE SOVRANE
LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO COSTANTINOPOLI SERBIA
NEMAGNA PALEOLOGO
FOCAS FLAVIO ANGELO DUCAS COMNENO GAGLIARDI DE CURTIS
Innumerevoli sentenze hanno riconosciuto a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville le sue spettanze ne riportiamo alcune.Con Sentenza 28 maggio 1947 del Tribunale Civile di Napoli IV sezione Reg. Uff.
Atti giudiziari 6 giugno 1947 su ricorso di Raffaele Tibaldi tendente ad ottenere l’annotazione al proprio atto di nascita dei Titoli di Conte Palatino, Gran Croce di Giustizia e Balì di Castelforte e Ausonia conferiti da Marziano II in data 23 settembre 1946 e 24 febbraio 1947 si dimostra il pieno riconoscimento del Tribunale sulle indicate titolature ed onoreficienze e motivando come dalla legittimità del conferimento derivi all’insignito la legittimità dell’uso di tali Onori, ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di Ausonia l’annotazione richiesta.Con Sentenza della VII sezione n° 23828/48 R.G. 5143-bis Pretura di Roma 10 settembre 1948 si parla dell’Ordine Costantiniano istituito da Costantino nel 312 e si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe
Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville il potere di tutti gli atti di sovranità che competono alla Corona Lascarense quale indiscussa ed indubitabile Sovranità ancor se spodestata, ma che conserva a tutti gli effetti le prerogative di Casa Regnante. Si deliba che spetta il trattamento di Maestà e che tra le proprie facoltà vi è quella di concedere Ttitoli Nobiliari e Gradi Cavallereschi […].
Con Sentenza n° 114/49 R.G. 1949 della Pretura di Vico del Gargano esaminato uno Stato Nobiliare che prende le mosse dalla concessione di un Titolo di Principe di Bellaria emanata dal nonno di Marziano II , Francesco I, il 27 giugno 1916 si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville la spettanza dei titoli di “Basileus” titolare di Costantinopoli; Capo della Casa Lascaris Comneno; Despota di Nicea e della Bitinja; erede Porfirogenito dei Nemanja Paleologo;
Pretendente all’imperiale trono di Bisanzio e di erede della dinastia del Sacro Impero di Oriente ovvero dell’Augustissima Comnenia dei Principi Lascaris, che si ricongiunge all’Imperatore Costantino il Grande, nonchè la capacità di compiere atti di sovranità quale Porfirogenito e continuatore di una Augusta Stirpe già Sovrana, e per di più spodestata senza “debellatio” che, oltre a conferire Gradi Cavallereschi dell’Ordine del suo patronato, concede anche titoli nobiliari e di volontaria giurisdizione.
Dichiara l’Ordine Costantiniano patrimonio inalienabile della Corona. Conclude tale sentenza che Messeni Emanuele “ha il diritto di usare pubblicamente e liberamente il Titolo di Principe di Bellaria”.
Con Sentenza n° 256 R.G. 1950 del 27 marzo 1950 del Tribunale di Perugia in sede Civile, in cui si osserva il riconoscimento del Titolo di Conte concesso il 31 maggio 1946 al N.H. Ulisse del Commoda, si ribadiscono le spettanze dinastiche in capo a Marziano II già esposte nelle precedenti sentenze e riconosce con Decreto sia l’investitura del Titolo comitale trasmissibile in perpetuo, sia il possesso dello stemma gentilizio successivamente registrato nello Stemmario Eugubino del Comune di Gubbio.
Con Sentenza n° 789/64 Reg. Gen. n°4567/63 Corte Suprema di Cassazione sezioni riunite R.G. 7642/63 su ricorso proposto da Lavarello Marziano avente per oggetto la modificazione da apportarsi presso lo Stato Civile del Comune di Roma, secondo quanto proposto con la citazione del 28 giugno 1963 oltre a ribadire quanto già detto nelle sopra citate sentenze si accoglie la richiesta del convenuto e pertanto di ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di apportare le relative modifiche: “Marziano, Giuseppe, Pio, Maria, Francesco Lavarello, nato e dimorante in Roma e precisamente nato il 17 marzo 1921, succeduto nella linea paterna Lavarello del Bosco, – Ceva – Buonaparte – Clavesana il 3 aprile 1943, preconizzato successore di Nicola di Costantinopoli di Serbia; con ciò si è esercitata “l’actio familiae excundae” che serve come serviva per i romani ad eliminare qualsiasi controversia od incertezza.Dall’esame del completo genealogico di Casa Flavia, come appare in atti, osservasi riaperta la successione Romano-Monferratese il 27 gennaio del 1948, con la morte senza discendenti diretti di Nicolas Nematic’ Palaiologos Oursions Angélos Komnênos avvenuta in Napoli.
A partire da tale data la prima a beneficiare della preminenza primigeniale fra tutte le linee familiari e con precedenza assoluta ed incontestabile su ogni altra familiarità precostituita è quella di Anselmo di Monferrato stipite dei Marchesi del Bosco.Si ordina che avvengano le seguenti
modificazioni:MARZIANO II LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO BASILEO DI COSTANTINOPOLI – SERBIA”. Nel 1909 fu legalmente riconosciuto il Principe Nicola Nemagna Paleologo quale discendente in linea retta primogenita dal Despota Simone Nemagna di Serbia morto nel 1371 fratello dell’Imperatore Stefano Dusciano, e da sua moglie Tommasa Orsini-Angelo- Comnena, Despina di Epiro 1358, e quindi, erede dei loro diritti agnatizi, cognomi, titoli, dignità, stemmi, ecc. Ricordiamo fra questi il Principato o Patronato del Sacro Imperiale Ordine Costantiniano Nemagnico di Santo Stefano.
In merito citiamo alcune sentenze:Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Avezzano 3 dicembre 1914;Sentenza n° 102 della Pretura del Mandamento di Casoria del 10 luglio 1945;Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli.
Con Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli e succesivamente con sentenza 07-08-1946, n. 1138, IV Sezione, del Tribunale di Napoli furono riconosciute a S. A. I. Don Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, Porfirogenito della stirpe costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno, nato a Napoli il 15 febbraio 1898 e deceduto in Roma il 15 aprile 1967, principe imperiale di Bisanzio, principe di Cilicia, principe di Macedonia, principe di Tessaglia, principe di Ponto, principe di Illiria, principe di Moldavia, principe della Dardania, principe del Peloponneso,ecc.,
le sue spettanse dinastiche come erede di Costantino I Magno Imperatore e discendente legittimo della più antica dinastia imperiale bizantina vivente. Il tutto senza occorrere di esservi autorizzato dalla Consulta Araldica non trattandosi di concessione Sovrana, sibbene di una qualifica di una definizione di stato personale, che, come ben disse il Tribunale di Avezzano nella sentenza del 18 giugno 1914, vale a significare, per chi se ne fregi, la propria discendenza legittima da una famiglia già Sovrana. Qualifica nativa e non dativa.
La Regia sentenza 475/1945, infatti, cit., decise che il principe Antonio De Curtis-Gagliardi è “ discendente diretto mascolino legittimo della famiglia imperiale dei Griffo-Focas […], con gli onori e diritti di Conte Palatino, oltre agli altri titoli, onori e diritti che gli competono per la predetta discendenza.
”La sentenza 1138/1946, cit., ordinò all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita di Antonio De Curtis-Gagliardi, annotando in calce allo stesso atto che “ compete al neonato la qualifica di Principe ed il trattamento di Altezza Imperiale, quale rappresentante, in linea diretta, mascolina e legittima, della più antica dinastia imperiale bizantina vivente. ”In seguito, il tribunale di Napoli, con sentenza 01-03-1950, definì S. A. I.
Antonio “erede e successore delle varie dinastie bizantine dell’Imperatore Costantino il Grande” ordinando all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita del Principe “nel senso che vi si legga:
Focas-Flavio-Angelo-Ducas-Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi Antonio.”La citata sent. 1138/1946 ordinò “altresì all’Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare in calce all’atto di nascita della figlia del Principe Antonio De Curtis, a nome Liliana, la qualifica di Principessa.”Con sent. 1° marzo 1950, infine, il tribunale civile di Napoli, IV sezione, ordinò “all’ufficiale dello stato civile di Roma di procedere a simile rettifica del cognome della Principessa Liliana de Curtis Griffo Focas, figliuola di detto Principe Antonio ”, nel senso che vi si legga “Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi” e affermò che “gli Imperatori Bizantini erano successori ed eredi di tutti i diritti despotali, onori e titoli degli Imperatori che li avevano preceduti.
Pertanto, non v’ha dubbio che il ricorrente, quale unico erede e successore vivente delle varie dinastie bizantine, dall’Imperatore Costantino il Grande in poi, riassumendo nella sua persona tutti i diritti, onori e titoli che essi godevano, abbia anche il diritto incontestabile di riprendere tutti i titoli di cui le loro famiglie si fregiavano”.
NOTIZIE Con Sentenza del 12 maggio 2012 iscritta al n. 281/2012 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Massa, resa esecutiva nel territorio della Repubblica con Decreto Presidenziale del 22 maggio 2012, irrevocabile il 25 febbraio 2013, ha deciso che al Dott. Luigi Mario Picco nato a Iglesias il 15 luglio 1958, legittimamente ed irrevocabilmente spettano tutte le qualità, diritti e prerogative del suo dante causa Marziano II.BIBLIOGRAFIAMarziano II Lavarello Lascari “Dissertazione Moderna Sulle Origini Tradizionali e Storiche della Famiglia di mio Padre.”
Collana Storica Bizantina Vol. I 1954;Familien – Archiv Röltgen “Fürsten Lavarello” Essen 1971;Graf Prof. Dr. Johannes von Schmitt “L’ex Regno di Serbia dinastie insegne e distinzioni” Essen 1973;Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 marzo 2013 Parte III n.11 pag. 11 inserzione 44.
NAVIGAIOSI DI LEMNOSIn data 14 dicembre 2009, in Italia con atto notarile è stata fondata dal legittimo discendente di Maria Navigaiosi ultima Granduchessa di Lemnos la Serenissima Casa Granducale di Lemnos.La Fons Honorum dell’attuale Principe, Granduca di Lemnos, Granduca dell’Impero latino d’Oriente e Sovrano Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di propria collazione è stata ampiamente e irrevocabilmente accertata con Sentenza avente gli effetti di sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria della
Repubblica italiana in data 29 maggio 2007, iscritta al n. 59/2008 di ruolo generale della v.g. del tribunale ordinario di Ragusa, resa esecutiva con decreto del presidente di detto Tribunale ordinario in data 31 gennaio 2008 e passata in cosa giudicata.
LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO COSTANTINOPOLI SERBIA NEMAGNA PALEOLOGO
FOCAS FLAVIO ANGELO DUCAS COMNENO GAGLIARDI DE CURTIS
Innumerevoli sentenze hanno riconosciuto a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville le sue spettanze ne riportiamo alcune.Con Sentenza 28 maggio 1947 del Tribunale Civile di Napoli IV sezione Reg. Uff.
Atti giudiziari 6 giugno 1947 su ricorso di Raffaele Tibaldi tendente ad ottenere l’annotazione al proprio atto di nascita dei Titoli di Conte Palatino, Gran Croce di Giustizia e Balì di Castelforte e Ausonia conferiti da Marziano II in data 23 settembre 1946 e 24 febbraio 1947 si dimostra il pieno riconoscimento del Tribunale sulle indicate titolature ed onoreficienze e motivando come dalla legittimità del conferimento derivi all’insignito la legittimità dell’uso di tali Onori, ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di Ausonia l’annotazione richiesta.
Con Sentenza della VII sezione n° 23828/48 R.G. 5143-bis Pretura di Roma 10 settembre 1948 si parla dell’Ordine Costantiniano istituito da Costantino nel 312 e si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville il potere di tutti gli atti di sovranità che competono alla Corona Lascarense quale indiscussa ed indubitabile Sovranità ancor se spodestata, ma che conserva a tutti gli effetti le prerogative di Casa Regnante.
Si deliba che spetta il trattamento di Maestà e che tra le proprie facoltà vi è quella di concedere Ttitoli Nobiliari e Gradi Cavallereschi […].Con Sentenza n° 114/49 R.G. 1949 della Pretura di Vico del Gargano esaminato uno Stato Nobiliare che prende le mosse dalla concessione di un Titolo di Principe di Bellaria emanata dal nonno di Marziano II , Francesco I, il 27 giugno 1916 si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville la spettanza dei titoli di “Basileus” titolare di Costantinopoli;
Capo della Casa Lascaris Comneno; Despota di Nicea e della Bitinja; erede Porfirogenito dei Nemanja Paleologo; Pretendente all’imperiale trono di Bisanzio e di erede della dinastia del Sacro Impero di Oriente ovvero dell’Augustissima Comnenia dei Principi Lascaris, che si ricongiunge all’Imperatore Costantino il Grande, nonchè la capacità di compiere atti di sovranità quale Porfirogenito e continuatore di una Augusta Stirpe già Sovrana, e per di più spodestata senza “debellatio” che, oltre a conferire Gradi Cavallereschi dell’Ordine del suo patronato, concede anche titoli nobiliari e di volontaria giurisdizione.
Dichiara l’Ordine Costantiniano patrimonio inalienabile della Corona. Conclude tale sentenza che Messeni Emanuele “ha il diritto di usare pubblicamente e liberamente il Titolo di Principe di Bellaria”.
Con Sentenza n° 256 R.G. 1950 del 27 marzo 1950 del Tribunale di Perugia in sede Civile, in cui si osserva il riconoscimento del Titolo di Conte concesso il 31 maggio 1946 al N.H.
Ulisse del Commoda, si ribadiscono le spettanze dinastiche in capo a Marziano II già esposte nelle precedenti sentenze e riconosce con Decreto sia l’investitura del Titolo comitale trasmissibile in perpetuo, sia il possesso dello stemma gentilizio successivamente registrato nello Stemmario Eugubino del Comune di Gubbio.Con Sentenza n° 789/64 Reg. Gen. n°4567/63 Corte Suprema di Cassazione sezioni riunite R.G. 7642/63 su ricorso proposto da
Lavarello Marziano avente per oggetto la modificazione da apportarsi presso lo Stato Civile del Comune di Roma, secondo quanto proposto con la citazione del 28 giugno 1963 oltre a ribadire quanto già detto nelle sopra citate sentenze si accoglie la richiesta del convenuto e pertanto di ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di apportare le relative modifiche: “Marziano, Giuseppe, Pio, Maria, Francesco Lavarello, nato e dimorante in Roma e precisamente nato il 17 marzo 1921, succeduto nella linea paterna Lavarello del Bosco, – Ceva – Buonaparte – Clavesana il 3 aprile 1943, preconizzato successore di Nicola di Costantinopoli di Serbia; con ciò si è esercitata “l’actio familiae excundae” che serve come serviva per i romani ad eliminare qualsiasi controversia od incertezza.Dall’esame del completo genealogico di Casa Flavia, come appare in atti, osservasi riaperta la successione Romano-Monferratese il 27 gennaio del 1948, con la morte senza discendenti diretti di Nicolas Nematic’ Palaiologos Oursions Angélos
Komnênos avvenuta in Napoli. A partire da tale data la prima a beneficiare della preminenza primigeniale fra tutte le linee familiari e con precedenza assoluta ed incontestabile su ogni altra familiarità precostituita è quella di Anselmo di Monferrato stipite dei Marchesi del Bosco.
Si ordina che avvengano le seguenti modificazioni:
MARZIANO II LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO BASILEO DI COSTANTINOPOLI – SERBIA”.
Nel 1909 fu legalmente riconosciuto il Principe Nicola Nemagna Paleologo quale discendente in linea retta primogenita dal Despota Simone Nemagna di Serbia morto nel 1371 fratello dell’Imperatore Stefano Dusciano, e da sua moglie Tommasa Orsini-Angelo- Comnena, Despina di Epiro 1358, e quindi, erede dei loro diritti agnatizi, cognomi, titoli, dignità, stemmi, ecc. Ricordiamo fra questi il Principato o Patronato del Sacro Imperiale Ordine Costantiniano
Nemagnico di Santo Stefano.In merito citiamo alcune sentenze:Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Avezzano 3 dicembre 1914;Sentenza n° 102 della Pretura del Mandamento di Casoria del 10 luglio 1945;Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli.
Con Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli e succesivamente con sentenza 07-08-1946, n. 1138, IV Sezione, del Tribunale di Napoli furono riconosciute a S. A. I.
Don Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, Porfirogenito della stirpe costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno, nato a Napoli il 15 febbraio 1898 e deceduto in Roma il 15 aprile 1967, principe imperiale di Bisanzio, principe di Cilicia, principe di Macedonia, principe di Tessaglia, principe di Ponto, principe di Illiria, principe di Moldavia, principe della Dardania, principe del Peloponneso,ecc., le sue spettanse dinastiche come erede di Costantino I Magno Imperatore e discendente legittimo della più antica dinastia imperiale bizantina vivente.
Il tutto senza occorrere di esservi autorizzato dalla Consulta Araldica non trattandosi di concessione Sovrana, sibbene di una qualifica di una definizione di stato personale, che, come ben disse il Tribunale di Avezzano nella sentenza del 18 giugno 1914, vale a significare, per chi se ne fregi, la propria discendenza legittima da una famiglia già Sovrana.
Qualifica nativa e non dativa. La Regia sentenza 475/1945, infatti, cit., decise che il principe Antonio De Curtis-Gagliardi è “ discendente diretto mascolino legittimo della famiglia imperiale dei Griffo-Focas […], con gli onori e diritti di Conte Palatino, oltre agli altri titoli, onori e diritti che gli competono per la predetta discendenza.
”La sentenza 1138/1946, cit., ordinò all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita di Antonio De Curtis-Gagliardi, annotando in calce allo stesso atto che “ compete al neonato la qualifica di Principe ed il trattamento di Altezza Imperiale, quale rappresentante, in linea diretta, mascolina e legittima, della più antica dinastia imperiale bizantina vivente. ”In seguito, il tribunale di Napoli, con sentenza 01-03-1950, definì S. A. I.
Antonio “erede e successore delle varie dinastie bizantine dell’Imperatore Costantino il Grande” ordinando all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita del Principe “nel senso che vi si legga:
Focas-Flavio-Angelo-Ducas-Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi Antonio.”La citata sent. 1138/1946 ordinò “altresì all’Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare in calce all’atto di nascita della figlia del Principe Antonio De Curtis, a nome Liliana, la qualifica di Principessa.”Con sent. 1° marzo 1950, infine, il tribunale civile di Napoli, IV sezione, ordinò “all’ufficiale dello stato civile di Roma di procedere a simile rettifica del cognome della Principessa Liliana de Curtis Griffo Focas, figliuola di detto Principe Antonio ”, nel senso che vi si legga “Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi” e affermò che “gli Imperatori Bizantini erano successori ed eredi di tutti i diritti despotali, onori e titoli degli Imperatori che li avevano preceduti.
Pertanto, non v’ha dubbio che il ricorrente, quale unico erede e successore vivente delle varie dinastie bizantine, dall’Imperatore Costantino il Grande in poi, riassumendo nella sua persona tutti i diritti, onori e titoli che essi godevano, abbia anche il diritto incontestabile di riprendere tutti i titoli di cui le loro famiglie si fregiavano”.
NOTIZIE Con Sentenza del 12 maggio 2012 iscritta al n. 281/2012 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Massa, resa esecutiva nel territorio della Repubblica con Decreto Presidenziale del 22 maggio 2012, irrevocabile il 25 febbraio 2013, ha deciso che al Dott. Luigi Mario Picco nato a Iglesias il 15 luglio 1958, legittimamente ed irrevocabilmente spettano tutte le qualità, diritti e prerogative del suo dante causa Marziano II.
BIBLIOGRAFIA
Marziano II Lavarello Lascari “Dissertazione Moderna Sulle Origini Tradizionali e Storiche della Famiglia di mio Padre.” Collana Storica Bizantina Vol. I 1954;Familien – Archiv Röltgen “Fürsten Lavarello” Essen 1971;Graf Prof. Dr. Johannes von Schmitt “L’ex Regno di Serbia dinastie insegne e distinzioni” Essen 1973;Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 marzo 2013 Parte III n.11 pag. 11 inserzione 44.
NAVIGAIOSI DI LEMNOS
In data 14 dicembre 2009, in Italia con atto notarile è stata fondata dal legittimo discendente di Maria Navigaiosi ultima Granduchessa di Lemnos la Serenissima Casa Granducale di Lemnos.
La Fons Honorum dell’attuale Principe, Granduca di Lemnos, Granduca dell’Impero latino d’Oriente e Sovrano Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di propria collazione è stata ampiamente e irrevocabilmente accertata con Sentenza avente gli effetti di sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria della
Repubblica italiana in data 29 maggio 2007, iscritta al n. 59/2008 di ruolo generale della v.g. del tribunale ordinario di Ragusa, resa esecutiva con decreto del presidente di detto Tribunale ordinario in data 31 gennaio 2008 e passata in cosa giudicata.
Innumerevoli sentenze hanno riconosciuto a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville le sue spettanze ne riportiamo alcune.
Con Sentenza 28 maggio 1947 del Tribunale Civile di Napoli IV sezione Reg. Uff.
Atti giudiziari 6 giugno 1947 su ricorso di Raffaele Tibaldi tendente ad ottenere l’annotazione al proprio atto di nascita dei Titoli di Conte Palatino, Gran Croce di Giustizia e Balì di Castelforte e Ausonia conferiti da Marziano II in data 23 settembre 1946 e 24 febbraio 1947 si dimostra il pieno riconoscimento del Tribunale sulle indicate titolature ed onoreficienze e motivando come dalla legittimità del conferimento derivi all’insignito la legittimità dell’uso di tali Onori, ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di Ausonia l’annotazione richiesta.
Con Sentenza della VII sezione n° 23828/48 R.G. 5143-bis Pretura di Roma 10 settembre 1948 si parla dell’Ordine Costantiniano istituito da Costantino nel 312 e si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville il potere di tutti gli atti di sovranità che competono alla Corona Lascarense quale indiscussa ed indubitabile Sovranità ancor se spodestata, ma che conserva a tutti gli effetti le prerogative di Casa Regnante.
Si deliba che spetta il trattamento di Maestà e che tra le proprie facoltà vi è quella di concedere Ttitoli Nobiliari e Gradi Cavallereschi […].
Con Sentenza n° 114/49 R.G. 1949 della Pretura di Vico del Gargano esaminato uno Stato Nobiliare che prende le mosse dalla concessione di un Titolo di Principe di Bellaria emanata dal nonno di Marziano II , Francesco I, il 27 giugno 1916 si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville la spettanza dei titoli di “Basileus” titolare di Costantinopoli;
Capo della Casa Lascaris Comneno; Despota di Nicea e della Bitinja; erede Porfirogenito dei Nemanja Paleologo; Pretendente all’imperiale trono di Bisanzio e di erede della dinastia del Sacro Impero di Oriente ovvero dell’Augustissima Comnenia dei Principi Lascaris, che si ricongiunge all’Imperatore Costantino il Grande, nonchè la capacità di compiere atti di sovranità quale Porfirogenito e continuatore di una Augusta Stirpe già Sovrana, e per di più spodestata senza “debellatio” che, oltre a conferire Gradi
Cavallereschi dell’Ordine del suo patronato, concede anche titoli nobiliari e di volontaria giurisdizione.
Dichiara l’Ordine Costantiniano patrimonio inalienabile della Corona.
Conclude tale sentenza che Messeni Emanuele “ha il diritto di usare pubblicamente e liberamente il Titolo di Principe di Bellaria”.
Con Sentenza n° 256 R.G. 1950 del 27 marzo 1950 del Tribunale di Perugia in sede Civile, in cui si osserva il riconoscimento del Titolo di Conte concesso il 31 maggio 1946 al N.H. Ulisse del Commoda, si ribadiscono le spettanze dinastiche in capo a Marziano II già esposte nelle precedenti sentenze e riconosce con Decreto sia l’investitura del Titolo comitale trasmissibile in perpetuo, sia il possesso dello stemma gentilizio successivamente registrato nello Stemmario Eugubino del Comune di Gubbio.Con Sentenza n° 789/64 Reg.
Gen. n°4567/63 Corte Suprema di Cassazione sezioni riunite R.G. 7642/63 su ricorso proposto da Lavarello Marziano avente per oggetto la modificazione da apportarsi presso lo Stato Civile del Comune di Roma, secondo quanto proposto con la citazione del 28 giugno 1963 oltre a ribadire quanto già detto nelle sopra citate sentenze si accoglie la richiesta del convenuto e pertanto di ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di apportare le relative modifiche:
“Marziano, Giuseppe, Pio, Maria, Francesco Lavarello, nato e dimorante in Roma e precisamente nato il 17 marzo 1921, succeduto nella linea paterna Lavarello del Bosco, – Ceva – Buonaparte – Clavesana il 3 aprile 1943, preconizzato successore di Nicola di Costantinopoli di Serbia; con ciò si è esercitata “l’actio familiae excundae” che serve come serviva per i romani ad eliminare qualsiasi controversia od incertezza.Dall’esame del completo genealogico di Casa Flavia, come appare in atti, osservasi riaperta la successione Romano-Monferratese il 27 gennaio del 1948, con la morte senza discendenti diretti di Nicolas Nematic’ Palaiologos Oursions Angélos Komnênos avvenuta in Napoli.
A partire da tale data la prima a beneficiare della preminenza primigeniale fra tutte le linee familiari e con precedenza assoluta ed incontestabile su ogni altra familiarità precostituita è quella di Anselmo di Monferrato stipite dei Marchesi del Bosco.Si ordina che avvengano le seguenti modificazioni:
MARZIANO II LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO BASILEO DI COSTANTINOPOLI – SERBIA”.
Nel 1909 fu legalmente riconosciuto il Principe Nicola Nemagna Paleologo quale discendente in linea retta primogenita dal Despota Simone Nemagna di Serbia morto nel 1371 fratello dell’Imperatore Stefano Dusciano, e da sua moglie Tommasa Orsini-Angelo- Comnena, Despina di Epiro 1358, e quindi, erede dei loro diritti agnatizi, cognomi, titoli, dignità, stemmi, ecc. Ricordiamo fra questi il Principato o Patronato del Sacro Imperiale Ordine Costantiniano Nemagnico di Santo Stefano.In merito citiamo alcune sentenze:Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Avezzano 3 dicembre 1914;Sentenza n° 102 della Pretura del Mandamento di Casoria del 10 luglio 1945;
Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli.Con Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli e succesivamente con sentenza 07-08-1946, n. 1138, IV Sezione, del Tribunale di Napoli furono riconosciute a S. A. I.
Don Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, Porfirogenito della stirpe costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno, nato a Napoli il 15 febbraio 1898 e deceduto in Roma il 15 aprile 1967, principe imperiale di Bisanzio, principe di Cilicia, principe di Macedonia, principe di Tessaglia, principe di Ponto, principe di Illiria, principe di Moldavia, principe della Dardania, principe del Peloponneso,ecc., le sue spettanse dinastiche come erede di Costantino I Magno Imperatore e discendente legittimo della più antica dinastia imperiale bizantina vivente. Il tutto senza occorrere di esservi autorizzato dalla Consulta Araldica non trattandosi di concessione Sovrana, sibbene di una qualifica di una definizione di stato personale, che, come ben disse il Tribunale di Avezzano nella sentenza del 18 giugno 1914, vale a significare, per chi se ne fregi, la propria discendenza legittima da una famiglia già Sovrana.
Qualifica nativa e non dativa. La Regia sentenza 475/1945, infatti, cit., decise che il principe Antonio De Curtis-Gagliardi è “ discendente diretto mascolino legittimo della famiglia imperiale dei Griffo-Focas […], con gli onori e diritti di Conte Palatino, oltre agli altri titoli, onori e diritti che gli competono per la predetta discendenza.
”La sentenza 1138/1946, cit., ordinò all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita di Antonio De Curtis-Gagliardi, annotando in calce allo stesso atto che “ compete al neonato la qualifica di Principe ed il trattamento di Altezza Imperiale, quale rappresentante, in linea diretta, mascolina e legittima, della più antica dinastia imperiale bizantina vivente.
”In seguito, il tribunale di Napoli, con sentenza 01-03-1950, definì S. A. I. Antonio “erede e successore delle varie dinastie bizantine dell’Imperatore Costantino il Grande” ordinando all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita del Principe “nel senso che vi si legga: Focas-Flavio-Angelo-Ducas-Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi Antonio.”La citata sent.
1138/1946 ordinò “altresì all’Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare in calce all’atto di nascita della figlia del Principe Antonio De Curtis, a nome Liliana, la qualifica di Principessa.”Con sent. 1° marzo 1950, infine, il tribunale civile di Napoli, IV sezione, ordinò “all’ufficiale dello stato civile di Roma di procedere a simile rettifica del cognome della Principessa Liliana de Curtis Griffo Focas, figliuola di detto Principe Antonio ”, nel senso che vi si legga “Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi” e affermò che “gli Imperatori Bizantini erano successori ed eredi di tutti i diritti despotali, onori e titoli degli Imperatori che li avevano preceduti.
Pertanto, non v’ha dubbio che il ricorrente, quale unico erede e successore vivente delle varie dinastie bizantine, dall’Imperatore Costantino il Grande in poi, riassumendo nella sua persona tutti i diritti, onori e titoli che essi godevano, abbia anche il diritto incontestabile di riprendere tutti i titoli di cui le loro famiglie si fregiavano”.
NOTIZIE Con Sentenza del 12 maggio 2012 iscritta al n. 281/2012 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Massa, resa esecutiva nel territorio della Repubblica con Decreto Presidenziale del 22 maggio 2012, irrevocabile il 25 febbraio 2013, ha deciso che al Dott.
Luigi Mario Picco nato a Iglesias il 15 luglio 1958, legittimamente ed irrevocabilmente spettano tutte le qualità, diritti e prerogative del suo dante causa Marziano II.BIBLIOGRAFIAMarziano II Lavarello Lascari “Dissertazione Moderna Sulle Origini Tradizionali e Storiche della Famiglia di mio Padre.”
Collana Storica Bizantina Vol. I 1954;Familien – Archiv Röltgen “Fürsten Lavarello” Essen 1971;Graf Prof. Dr. Johannes von Schmitt “L’ex Regno di Serbia dinastie insegne e distinzioni” Essen 1973;Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 marzo 2013 Parte III n.11 pag. 11 inserzione 44.
NAVIGAIOSI DI LEMNOS
In data 14 dicembre 2009, in Italia con atto notarile è stata fondata dal legittimo discendente di Maria Navigaiosi ultima Granduchessa di Lemnos la Serenissima Casa Granducale di Lemnos.La Fons Honorum dell’attuale
Principe, Granduca di Lemnos, Granduca dell’Impero latino d’Oriente e Sovrano Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di propria collazione è stata ampiamente e irrevocabilmente accertata con Sentenza avente gli effetti di sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria della Repubblica italiana in data 29 maggio 2007, iscritta al n. 59/2008 di ruolo generale della v.g. del tribunale ordinario di Ragusa, resa esecutiva con decreto del presidente di detto Tribunale ordinario in data 31 gennaio 2008 e passata in cosa giudicata.
LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO COSTANTINOPOLI SERBIA
NEMAGNA PALEOLOGO
FOCAS FLAVIO ANGELO DUCAS COMNENO GAGLIARDI DE CURTIS
Innumerevoli sentenze hanno riconosciuto a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville le sue spettanze ne riportiamo alcune.Con Sentenza 28 maggio 1947 del Tribunale Civile di Napoli IV sezione Reg. Uff.
Atti giudiziari 6 giugno 1947 su ricorso di Raffaele Tibaldi tendente ad ottenere l’annotazione al proprio atto di nascita dei Titoli di Conte Palatino, Gran Croce di Giustizia e Balì di Castelforte e Ausonia conferiti da Marziano II in data 23 settembre 1946 e 24 febbraio 1947 si dimostra il pieno riconoscimento del Tribunale sulle indicate titolature ed onoreficienze e motivando come dalla legittimità del conferimento derivi all’insignito la legittimità dell’uso di tali Onori, ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di Ausonia l’annotazione richiesta.Con Sentenza della VII sezione n° 23828/48 R.G. 5143-bis Pretura di
Roma 10 settembre 1948 si parla dell’Ordine Costantiniano istituito da Costantino nel 312 e si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville il potere di tutti gli atti di sovranità che competono alla Corona Lascarense quale indiscussa ed indubitabile Sovranità ancor se spodestata, ma che conserva a tutti gli effetti le prerogative di Casa Regnante.
Si deliba che spetta il trattamento di Maestà e che tra le proprie facoltà vi è quella di concedere Ttitoli Nobiliari e Gradi Cavallereschi […].Con Sentenza n° 114/49 R.G. 1949 della Pretura di Vico del Gargano esaminato uno Stato Nobiliare che prende le mosse dalla concessione di un
Titolo di Principe di Bellaria emanata dal nonno di Marziano II , Francesco I, il 27 giugno 1916 si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville la spettanza dei titoli di “Basileus” titolare di Costantinopoli; Capo della Casa Lascaris Comneno;
Despota di Nicea e della Bitinja; erede Porfirogenito dei Nemanja Paleologo; Pretendente all’imperiale trono di Bisanzio e di erede della dinastia del Sacro Impero di Oriente ovvero dell’Augustissima Comnenia dei Principi Lascaris, che si ricongiunge all’Imperatore Costantino il Grande, nonchè la capacità di compiere atti di sovranità quale Porfirogenito e continuatore di una Augusta Stirpe già Sovrana, e per di più spodestata senza “debellatio” che, oltre a conferire Gradi Cavallereschi dell’Ordine del suo patronato, concede anche titoli nobiliari e di volontaria giurisdizione.
Dichiara l’Ordine Costantiniano patrimonio inalienabile della Corona. Conclude tale sentenza che Messeni Emanuele “ha il diritto di usare pubblicamente e liberamente il Titolo di Principe di Bellaria”.Con Sentenza n° 256 R.G. 1950 del 27 marzo 1950 del Tribunale di Perugia in sede Civile, in cui si osserva il riconoscimento del Titolo di Conte concesso il 31 maggio 1946 al N.H.
Ulisse del Commoda, si ribadiscono le spettanze dinastiche in capo a Marziano II già esposte nelle precedenti sentenze e riconosce con Decreto sia l’investitura del Titolo comitale trasmissibile in perpetuo, sia il possesso dello stemma gentilizio successivamente registrato nello Stemmario Eugubino del Comune di Gubbio.Con Sentenza n° 789/64 Reg.
Gen. n°4567/63 Corte Suprema di Cassazione sezioni riunite R.G. 7642/63 su ricorso proposto da Lavarello Marziano avente per oggetto la modificazione da apportarsi presso lo Stato Civile del Comune di Roma, secondo quanto proposto con la citazione del 28 giugno 1963 oltre a ribadire quanto già detto nelle sopra citate sentenze si accoglie la richiesta del convenuto e pertanto di ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di apportare le relative modifiche: “Marziano, Giuseppe, Pio, Maria, Francesco Lavarello, nato e dimorante in Roma e precisamente nato il 17 marzo 1921, succeduto nella linea paterna
Lavarello del Bosco, – Ceva – Buonaparte – Clavesana il 3 aprile 1943, preconizzato successore di Nicola di Costantinopoli di Serbia; con ciò si è esercitata “l’actio familiae excundae” che serve come serviva per i romani ad eliminare qualsiasi controversia od incertezza.
Dall’esame del completo genealogico di Casa Flavia, come appare in atti, osservasi riaperta la successione Romano-Monferratese il 27 gennaio del 1948, con la morte senza discendenti diretti di Nicolas Nematic’ Palaiologos Oursions Angélos Komnênos avvenuta in Napoli.
A partire da tale data la prima a beneficiare della preminenza primigeniale fra tutte le linee familiari e con precedenza assoluta ed incontestabile su ogni altra familiarità precostituita è quella di Anselmo di Monferrato stipite dei Marchesi del Bosco.Si ordina che avvengano le seguenti modificazioni:MARZIANO II LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO BASILEO DI COSTANTINOPOLI – SERBIA”.
Nel 1909 fu legalmente riconosciuto il Principe Nicola Nemagna Paleologo quale discendente in linea retta primogenita dal Despota Simone Nemagna di Serbia morto nel 1371 fratello dell’Imperatore Stefano Dusciano, e da sua moglie Tommasa Orsini-Angelo- Comnena, Despina di Epiro 1358, e quindi, erede dei loro diritti agnatizi, cognomi, titoli, dignità, stemmi, ecc.
Ricordiamo fra questi il Principato o Patronato del Sacro Imperiale Ordine Costantiniano Nemagnico di Santo Stefano.In merito citiamo alcune sentenze:Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Avezzano 3 dicembre 1914;Sentenza n° 102 della Pretura del Mandamento di Casoria del 10 luglio 1945;Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli.Con Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli e succesivamente con sentenza 07-08-1946, n. 1138, IV Sezione, del Tribunale di Napoli furono riconosciute a S. A. I. Don Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, Porfirogenito della stirpe costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno, nato a Napoli il 15 febbraio 1898 e deceduto in Roma il 15 aprile 1967, principe imperiale di Bisanzio, principe di Cilicia, principe di Macedonia, principe di Tessaglia, principe di Ponto, principe di Illiria, principe di Moldavia, principe della Dardania, principe del Peloponneso,ecc., le sue spettanse dinastiche come erede di Costantino I Magno Imperatore e discendente legittimo della più antica dinastia imperiale bizantina vivente.
Il tutto senza occorrere di esservi autorizzato dalla Consulta Araldica non trattandosi di concessione Sovrana, sibbene di una qualifica di una definizione di stato personale, che, come ben disse il Tribunale di Avezzano nella sentenza del 18 giugno 1914, vale a significare, per chi se ne fregi, la propria discendenza legittima da una famiglia già Sovrana.
Qualifica nativa e non dativa. La Regia sentenza 475/1945, infatti, cit., decise che il principe Antonio De Curtis-Gagliardi è “ discendente diretto mascolino legittimo della famiglia imperiale dei Griffo-Focas […], con gli onori e diritti di Conte Palatino, oltre agli altri titoli, onori e diritti che gli competono per la predetta discendenza. ”La sentenza 1138/1946, cit., ordinò all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita di Antonio De Curtis-Gagliardi, annotando in calce allo stesso atto che “ compete al neonato la qualifica di Principe ed il trattamento di Altezza Imperiale, quale rappresentante, in linea diretta, mascolina e legittima, della più antica dinastia imperiale bizantina vivente.
”In seguito, il tribunale di Napoli, con sentenza 01-03-1950, definì S. A. I. Antonio “erede e successore delle varie dinastie bizantine dell’Imperatore Costantino il Grande” ordinando all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita del Principe “nel senso che vi si legga: Focas-Flavio-Angelo-Ducas-Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi Antonio.”
La citata sent. 1138/1946 ordinò “altresì all’Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare in calce all’atto di nascita della figlia del Principe Antonio De Curtis, a nome Liliana, la qualifica di Principessa.”Con sent. 1° marzo 1950, infine, il tribunale civile di Napoli, IV sezione, ordinò “all’ufficiale dello stato civile di Roma di procedere a simile rettifica del cognome della Principessa
Liliana de Curtis Griffo Focas, figliuola di detto Principe Antonio ”, nel senso che vi si legga “Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi” e affermò che “gli Imperatori Bizantini erano successori ed eredi di tutti i diritti despotali, onori e titoli degli Imperatori che li avevano preceduti.
Pertanto, non v’ha dubbio che il ricorrente, quale unico erede e successore vivente delle varie dinastie bizantine, dall’Imperatore Costantino il Grande in poi, riassumendo nella sua persona tutti i diritti, onori e titoli che essi godevano, abbia anche il diritto incontestabile di riprendere tutti i titoli di cui le loro famiglie si fregiavano”.
NOTIZIE Con Sentenza del 12 maggio 2012 iscritta al n. 281/2012 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Massa, resa esecutiva nel territorio della Repubblica con Decreto Presidenziale del 22 maggio 2012, irrevocabile il 25 febbraio 2013, ha deciso che al Dott. Luigi Mario Picco nato a Iglesias il 15 luglio 1958, legittimamente ed irrevocabilmente spettano tutte le qualità, diritti e prerogative del suo dante causa Marziano II.
BIBLIOGRAFIA
Marziano II Lavarello Lascari “Dissertazione Moderna Sulle Origini Tradizionali e Storiche della Famiglia di mio Padre.”
Collana Storica Bizantina Vol. I 1954;Familien – Archiv Röltgen “Fürsten Lavarello” Essen 1971;Graf Prof. Dr. Johannes von Schmitt “L’ex Regno di Serbia dinastie insegne e distinzioni” Essen 1973;Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 marzo 2013 Parte III n.11 pag. 11 inserzione 44.
NAVIGAIOSI DI LEMNOSIn data 14 dicembre 2009, in Italia con atto notarile è stata fondata dal legittimo discendente di Maria Navigaiosi ultima Granduchessa di Lemnos la Serenissima Casa Granducale di Lemnos.La Fons Honorum dell’attuale Principe, Granduca di Lemnos, Granduca dell’Impero latino d’Oriente e Sovrano Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di propria collazione è stata ampiamente e irrevocabilmente accertata con Sentenza avente gli effetti di sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria della Repubblica italiana in data 29 maggio 2007, iscritta al n. 59/2008 di ruolo generale della v.g. del tribunale ordinario di Ragusa, resa esecutiva con decreto del presidente di detto Tribunale ordinario in data 31 gennaio 2008 e passata in cosa giudicata.
LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO COSTANTINOPOLI SERBIA
NEMAGNA PALEOLOGO
FOCAS FLAVIO ANGELO DUCAS COMNENO GAGLIARDI DE CURTIS
Innumerevoli sentenze hanno riconosciuto a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville le sue spettanze ne riportiamo alcune.Con Sentenza 28 maggio 1947 del Tribunale Civile di Napoli IV sezione Reg. Uff.
Atti giudiziari 6 giugno 1947 su ricorso di Raffaele Tibaldi tendente ad ottenere l’annotazione al proprio atto di nascita dei Titoli di Conte Palatino, Gran Croce di Giustizia e Balì di Castelforte e Ausonia conferiti da Marziano II in data 23 settembre 1946 e 24 febbraio 1947 si dimostra il pieno riconoscimento del Tribunale sulle indicate titolature ed onoreficienze e motivando come dalla legittimità del conferimento derivi all’insignito la legittimità dell’uso di tali Onori, ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di Ausonia l’annotazione richiesta.Con Sentenza della VII sezione n° 23828/48 R.G. 5143-bis Pretura di Roma 10 settembre 1948 si parla dell’Ordine Costantiniano istituito da Costantino nel 312 e si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe
Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville il potere di tutti gli atti di sovranità che competono alla Corona Lascarense quale indiscussa ed indubitabile Sovranità ancor se spodestata, ma che conserva a tutti gli effetti le prerogative di Casa Regnante.
Si deliba che spetta il trattamento di Maestà e che tra le proprie facoltà vi è quella di concedere Ttitoli Nobiliari e Gradi Cavallereschi […].Con Sentenza n° 114/49 R.G. 1949 della Pretura di Vico del Gargano esaminato uno Stato Nobiliare che prende le mosse dalla concessione di un Titolo di Principe di Bellaria emanata dal nonno di Marziano II , Francesco I, il 27 giugno 1916 si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville la spettanza dei titoli di “Basileus” titolare di Costantinopoli; Capo della Casa Lascaris Comneno;
Despota di Nicea e della Bitinja; erede Porfirogenito dei Nemanja Paleologo; Pretendente all’imperiale trono di Bisanzio e di erede della dinastia del Sacro Impero di Oriente ovvero dell’Augustissima Comnenia dei Principi Lascaris, che si ricongiunge all’Imperatore Costantino il Grande, nonchè la capacità di compiere atti di sovranità quale Porfirogenito e continuatore di una Augusta Stirpe già Sovrana, e per di più spodestata senza “debellatio” che, oltre a conferire Gradi Cavallereschi dell’Ordine del suo patronato, concede anche titoli nobiliari e di volontaria giurisdizione.
Dichiara l’Ordine Costantiniano patrimonio inalienabile della Corona. Conclude tale sentenza che Messeni Emanuele “ha il diritto di usare pubblicamente e liberamente il Titolo di Principe di Bellaria”.Con Sentenza n° 256 R.G. 1950 del 27 marzo 1950 del Tribunale di Perugia in sede Civile, in cui si osserva il riconoscimento del Titolo di Conte concesso il 31 maggio 1946 al N.H.
Ulisse del Commoda, si ribadiscono le spettanze dinastiche in capo a Marziano II già esposte nelle precedenti sentenze e riconosce con Decreto sia l’investitura del Titolo comitale trasmissibile in perpetuo, sia il possesso dello stemma gentilizio successivamente registrato nello Stemmario Eugubino del Comune di Gubbio.Con Sentenza n° 789/64 Reg. Gen. n°4567/63 Corte Suprema di Cassazione sezioni riunite R.G. 7642/63 su ricorso proposto da
Lavarello Marziano avente per oggetto la modificazione da apportarsi presso lo Stato Civile del Comune di Roma, secondo quanto proposto con la citazione del 28 giugno 1963 oltre a ribadire quanto già detto nelle sopra citate sentenze si accoglie la richiesta del convenuto e pertanto di ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di apportare le relative modifiche: “Marziano, Giuseppe, Pio, Maria, Francesco Lavarello, nato e dimorante in Roma e precisamente nato il 17 marzo 1921, succeduto nella linea paterna
Lavarello del Bosco, – Ceva – Buonaparte – Clavesana il 3 aprile 1943, preconizzato successore di Nicola di Costantinopoli di Serbia; con ciò si è esercitata “l’actio familiae excundae” che serve come serviva per i romani ad eliminare qualsiasi controversia od incertezza.Dall’esame del completo genealogico di Casa Flavia, come appare in atti, osservasi riaperta la successione Romano-Monferratese il 27 gennaio del 1948, con la morte senza discendenti diretti di Nicolas Nematic’ Palaiologos Oursions Angélos
Komnênos avvenuta in Napoli. A partire da tale data la prima a beneficiare della preminenza primigeniale fra tutte le linee familiari e con precedenza assoluta ed incontestabile su ogni altra familiarità precostituita è quella di Anselmo di Monferrato stipite dei Marchesi del Bosco.
Si ordina che avvengano le seguenti modificazioni:MARZIANO II LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO BASILEO DI COSTANTINOPOLI – SERBIA”.
Nel 1909 fu legalmente riconosciuto il Principe Nicola Nemagna Paleologo quale discendente in linea retta primogenita dal Despota Simone Nemagna di Serbia morto nel 1371 fratello dell’Imperatore Stefano Dusciano, e da sua moglie Tommasa Orsini-Angelo- Comnena, Despina di Epiro 1358, e quindi, erede dei loro diritti agnatizi, cognomi, titoli, dignità, stemmi, ecc. Ricordiamo fra questi il Principato o Patronato del Sacro Imperiale Ordine Costantiniano Nemagnico di Santo Stefano.In merito citiamo alcune sentenze:
Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Avezzano 3 dicembre 1914;Sentenza n° 102 della Pretura del Mandamento di Casoria del 10 luglio 1945;Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli.Con Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli e succesivamente con sentenza 07-08-1946, n. 1138, IV Sezione, del Tribunale di Napoli furono riconosciute a S. A. I.
Don Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, Porfirogenito della stirpe costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno, nato a Napoli il 15 febbraio 1898 e deceduto in Roma il 15 aprile 1967, principe imperiale di Bisanzio, principe di Cilicia, principe di Macedonia, principe di Tessaglia, principe di Ponto, principe di Illiria, principe di Moldavia, principe della Dardania, principe del Peloponneso,ecc., le sue spettanse dinastiche come erede di Costantino I Magno Imperatore e discendente legittimo della più antica dinastia imperiale bizantina vivente. Il tutto senza occorrere di esservi autorizzato dalla Consulta Araldica non trattandosi di concessione Sovrana, sibbene di una qualifica di una definizione di stato personale, che, come ben disse il Tribunale di Avezzano nella sentenza del 18 giugno 1914, vale a significare, per chi se ne fregi, la propria discendenza legittima da una famiglia già Sovrana.
Qualifica nativa e non dativa. La Regia sentenza 475/1945, infatti, cit., decise che il principe Antonio De Curtis-Gagliardi è “ discendente diretto mascolino legittimo della famiglia imperiale dei Griffo-Focas […], con gli onori e diritti di Conte Palatino, oltre agli altri titoli, onori e diritti che gli competono per la predetta discendenza. ”La sentenza 1138/1946, cit., ordinò all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita di Antonio De Curtis-Gagliardi, annotando in calce allo stesso atto che “ compete al neonato la qualifica di Principe ed il trattamento di Altezza Imperiale, quale rappresentante, in linea diretta, mascolina e legittima, della più antica dinastia imperiale bizantina vivente. ”In seguito, il tribunale di Napoli, con sentenza 01-03-1950, definì S. A. I.
Antonio “erede e successore delle varie dinastie bizantine dell’Imperatore Costantino il Grande” ordinando all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita del Principe “nel senso che vi si legga: Focas-Flavio-Angelo-Ducas-Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi Antonio.”La citata sent. 1138/1946 ordinò “altresì all’Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare in calce all’atto di nascita della figlia del Principe Antonio De Curtis, a nome Liliana, la qualifica di Principessa.”Con sent. 1° marzo 1950, infine, il tribunale civile di Napoli, IV sezione, ordinò “all’ufficiale dello stato civile di Roma di procedere a simile rettifica del cognome della Principessa Liliana de Curtis Griffo Focas, figliuola di detto Principe Antonio ”, nel senso che vi si legga “Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi” e affermò che “gli Imperatori Bizantini erano successori ed eredi di tutti i diritti despotali, onori e titoli degli Imperatori che li avevano preceduti.
Pertanto, non v’ha dubbio che il ricorrente, quale unico erede e successore vivente delle varie dinastie bizantine, dall’Imperatore Costantino il Grande in poi, riassumendo nella sua persona tutti i diritti, onori e titoli che essi godevano, abbia anche il diritto incontestabile di riprendere tutti i titoli di cui le loro famiglie si fregiavano”.NOTIZIE Con Sentenza del 12 maggio 2012 iscritta al n. 281/2012 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Massa, resa esecutiva nel territorio della Repubblica con Decreto Presidenziale del 22 maggio 2012, irrevocabile il 25 febbraio 2013, ha deciso che al Dott. Luigi Mario Picco nato a Iglesias il 15 luglio 1958, legittimamente ed irrevocabilmente spettano tutte le qualità, diritti e prerogative del suo dante causa Marziano II.BIBLIOGRAFIAMarziano II Lavarello Lascari “Dissertazione
Moderna Sulle Origini Tradizionali e Storiche della Famiglia di mio Padre.” Collana Storica Bizantina Vol. I 1954;Familien – Archiv Röltgen “Fürsten Lavarello” Essen 1971;Graf Prof. Dr. Johannes von Schmitt “L’ex Regno di Serbia dinastie insegne e distinzioni” Essen 1973;Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 marzo 2013 Parte III n.11 pag. 11 inserzione 44
LA BRUNA ANGELO DUCAS LASCARIS DI COSTANTINOPOLI Con Sentenza pronunciata in Ragusa il 21 dicembre 2009 dal Tribunale Civile Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, irrevocabile il 21 giugno 2010, iscritta al n° 6/2010 di ruolo generale della volontaria giurisdizione del Tribunale Ordinario di Ragusa, resa esecutiva con decreto del Presidente di detto Tribunale Ordinario in data 12 gennaio 2010, notificata ai terzi mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell’ 8 luglio 2011, parte III, n. 27, pag. 17.Irrevocabilmente ha attribuito e riconosciuto ad Erminio La Bruna Angelo Ducas Lascaris di
Costantinopoli le seguenti qualità, diritti e prerogative:
a) le qualità ed i titoli di Altezza Imperiale, di Principe Imperiale e di Pretendente al Trono dell’Impero Romano d’Oriente o di Costantinopoli;
b) il diritto di qualificarsi legittimamente Sovrano e Capo di Nome e d’Arme della Casa Imperiale La Bruna Angelo Ducas Lascaris di Costantinopoli, con diritto per sé e per i suoi successori legittimi all’infinito, maschi e femmine, a tutte le qualifiche, prerogative attributi e trattamenti del rango, con facoltà di usare stemmi, titoli e qualifiche che gli appartengono per diritto dinastico;
c) il diritto di promulgare lo Statuto di Famiglia della Casa Imperiale La Bruna Angelo Ducas Lascaris di Costantinopoli;
d) le qualità di soggetto di diritto internazionale e di Gran Maestro degli ordini dinastico-familiari ergo non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951, n. 178: Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine dei Cavalieri di San Nicola.Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine Costantiniano di San Giorgio degli Angeli di Bisanzio;
e) la pretensione sui titoli Sovrani di Imperatore Titolare di Costantinopoli, di Principe Imperiale di Bisanzio, di Principe di Cilicia, di Principe di Macedonia, di Principe di Tessaglia, di Principe di Ponto, di Principe della Dardania, di Principe del Peloponneso, di Duca di Epiro, di Duca di Drivasto e di Duca di Durazzo;
f) le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con facoltà di conferire, rinnovare, riconoscere stemmi gentilizi, titoli nobiliari del mio casato, con o senza predicato, trasmissibili o non, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini dinastici familiari e non nazionali, nonché di creare nuovi ordini;g) il diritto di aggiungere al cognome La Bruna i cognomi di Angelo Ducas Lascaris, in modo che il cognome risulti La Bruna Angelo Ducas Lascaris;
1) il nome e cognome Erminio La Bruna Angelo Ducas Lascaris deve essere preceduto dal trattamento di Altezza Imperiale e dalla qualifica ereditaria di Principe Imperiale, e deve essere seguito con il predicato “di Costantinopoli”, in modo che il nome e cognome completo risulti essere il seguente: “Sua Altezza Imperiale il Principe Imperiale Erminio La Bruna Angelo Ducas Lascaris di Costantinopoli”.
Leggi l’intervista al Principe alle pag. 62 e 63 della rivista al link sotto:http://issuu.com/slide_italia/docs/slide_19
NEMAGNA PALEOLOGO FOCAS FLAVIO ANGELO DUCAS COMNENO GAGLIARDI DE CURTIS
Innumerevoli sentenze hanno riconosciuto a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville le sue spettanze ne riportiamo alcune.Con Sentenza 28 maggio 1947 del Tribunale Civile di Napoli IV sezione Reg. Uff. Atti giudiziari 6 giugno 1947 su ricorso di Raffaele Tibaldi tendente ad ottenere l’annotazione al proprio atto di nascita dei Titoli di Conte Palatino, Gran Croce di Giustizia e Balì di Castelforte e Ausonia conferiti da Marziano II in data 23 settembre 1946 e 24 febbraio 1947 si dimostra il pieno riconoscimento del Tribunale sulle indicate titolature ed onoreficienze e motivando come dalla legittimità del conferimento derivi all’insignito la legittimità dell’uso di tali Onori, ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di Ausonia l’annotazione richiesta.
Con Sentenza della VII sezione n° 23828/48 R.G. 5143-bis Pretura di Roma 10 settembre 1948 si parla dell’Ordine Costantiniano istituito da Costantino nel 312 e si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris
Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville il potere di tutti gli atti di sovranità che competono alla Corona Lascarense quale indiscussa ed indubitabile Sovranità ancor se spodestata, ma che conserva a tutti gli effetti le prerogative di Casa Regnante.
Si deliba che spetta il trattamento di Maestà e che tra le proprie facoltà vi è quella di concedere Ttitoli Nobiliari e Gradi Cavallereschi […].
Con Sentenza n° 114/49 R.G. 1949 della Pretura di Vico del Gargano esaminato uno Stato Nobiliare che prende le mosse dalla concessione di un Titolo di Principe di Bellaria emanata dal nonno di Marziano II , Francesco I, il 27 giugno 1916 si riconosce a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville la spettanza dei titoli di “Basileus” titolare di Costantinopoli; Capo della Casa Lascaris Comneno; Despota di Nicea e della Bitinja; erede Porfirogenito dei Nemanja Paleologo; Pretendente all’imperiale trono di Bisanzio e di erede della dinastia del Sacro Impero di Oriente ovvero dell’Augustissima Comnenia dei Principi Lascaris, che si ricongiunge all’Imperatore Costantino il Grande, nonchè la capacità di compiere atti di sovranità quale Porfirogenito e continuatore di una Augusta Stirpe già Sovrana, e per di più spodestata senza “debellatio” che, oltre a conferire Gradi Cavallereschi dell’Ordine del suo patronato, concede anche titoli nobiliari e di volontaria giurisdizione. Dichiara l’Ordine Costantiniano patrimonio inalienabile della Corona.
Conclude tale sentenza che Messeni Emanuele “ha il diritto di usare pubblicamente e liberamente il Titolo di Principe di Bellaria”.
Con Sentenza n° 256 R.G. 1950 del 27 marzo 1950 del Tribunale di Perugia in sede Civile, in cui si osserva il riconoscimento del Titolo di Conte concesso il 31 maggio 1946 al N.H. Ulisse del Commoda, si ribadiscono le spettanze dinastiche in capo a Marziano II già esposte nelle precedenti sentenze e riconosce con Decreto sia l’investitura del Titolo comitale trasmissibile in perpetuo, sia il possesso dello stemma gentilizio successivamente registrato nello Stemmario Eugubino del Comune di Gubbio.Con Sentenza n° 789/64 Reg. Gen. n°4567/63 Corte Suprema di Cassazione sezioni riunite R.G. 7642/63 su ricorso proposto da Lavarello Marziano avente per oggetto la modificazione da apportarsi presso lo Stato Civile del Comune di Roma, secondo quanto proposto con la citazione del 28 giugno 1963 oltre a ribadire quanto già detto nelle sopra citate sentenze si accoglie la richiesta del convenuto e pertanto di ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di apportare le relative modifiche: “Marziano, Giuseppe, Pio, Maria, Francesco
Lavarello, nato e dimorante in Roma e precisamente nato il 17 marzo 1921, succeduto nella linea paterna Lavarello del Bosco, – Ceva – Buonaparte – Clavesana il 3 aprile 1943, preconizzato successore di Nicola di Costantinopoli di Serbia; con ciò si è esercitata “l’actio familiae excundae” che serve come serviva per i romani ad eliminare qualsiasi controversia od incertezza.Dall’esame del completo genealogico di Casa Flavia, come appare in atti, osservasi riaperta la successione Romano-Monferratese il 27 gennaio del 1948, con la morte senza discendenti diretti di Nicolas Nematic’ Palaiologos Oursions Angélos Komnênos avvenuta in Napoli.
A partire da tale data la prima a beneficiare della preminenza primigeniale fra tutte le linee familiari e con precedenza assoluta ed incontestabile su ogni altra familiarità precostituita è quella di Anselmo di Monferrato stipite dei Marchesi del Bosco.Si ordina che avvengano le seguenti modificazioni:
MARZIANO II LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO BASILEO DI COSTANTINOPOLI – SERBIA”.
Nel 1909 fu legalmente riconosciuto il Principe Nicola Nemagna Paleologo quale discendente in linea retta primogenita dal Despota Simone Nemagna di Serbia morto nel 1371 fratello dell’Imperatore Stefano Dusciano, e da sua moglie Tommasa Orsini-Angelo- Comnena, Despina di Epiro 1358, e quindi, erede dei loro diritti agnatizi, cognomi, titoli, dignità, stemmi, ecc. Ricordiamo fra questi il Principato o Patronato del Sacro Imperiale Ordine Costantiniano Nemagnico di Santo Stefano.In merito citiamo alcune sentenze:Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Avezzano 3 dicembre 1914;Sentenza n° 102 della Pretura del Mandamento di Casoria del 10 luglio 1945;Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli.Con Sentenza del Tribunale Civile e Penale di Napoli 18 luglio 1945 4^ sezione del Tribunale Civile di Napoli e succesivamente con sentenza 07-08-1946, n. 1138, IV Sezione, del Tribunale di Napoli furono riconosciute a S. A. I. Don Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, Porfirogenito della stirpe costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno, nato a Napoli il 15 febbraio 1898 e deceduto in Roma il 15 aprile 1967, principe imperiale di Bisanzio, principe di Cilicia, principe di Macedonia, principe di Tessaglia, principe di Ponto, principe di Illiria, principe di Moldavia, principe della Dardania, principe del Peloponneso,ecc., le sue spettanse dinastiche come erede di Costantino I Magno Imperatore e discendente legittimo della più antica dinastia imperiale bizantina vivente.
Il tutto senza occorrere di esservi autorizzato dalla Consulta Araldica non trattandosi di concessione Sovrana, sibbene di una qualifica di una definizione di stato personale, che, come ben disse il Tribunale di Avezzano nella sentenza del 18 giugno 1914, vale a significare, per chi se ne fregi, la propria discendenza legittima da una famiglia già Sovrana.
Qualifica nativa e non dativa. La Regia sentenza 475/1945, infatti, cit., decise che il principe Antonio De Curtis-Gagliardi è “ discendente diretto mascolino legittimo della famiglia imperiale dei Griffo-Focas […], con gli onori e diritti di Conte Palatino, oltre agli altri titoli, onori e diritti che gli competono per la predetta discendenza. ”La sentenza 1138/1946, cit., ordinò all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita di Antonio De Curtis-Gagliardi, annotando in calce allo stesso atto che “ compete al neonato la qualifica di Principe ed il trattamento di Altezza Imperiale, quale rappresentante, in linea diretta, mascolina e legittima, della più antica dinastia imperiale bizantina vivente.
”In seguito, il tribunale di Napoli, con sentenza 01-03-1950, definì S. A. I. Antonio “erede e successore delle varie dinastie bizantine dell’Imperatore Costantino il Grande” ordinando all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita del Principe “nel senso che vi si legga: Focas-Flavio-Angelo-Ducas-Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi Antonio.”La citata sent. 1138/1946 ordinò “altresì all’Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare in calce all’atto di nascita della figlia del Principe Antonio De Curtis, a nome Liliana, la qualifica di Principessa.”
Con sent. 1° marzo 1950, infine, il tribunale civile di Napoli, IV sezione, ordinò “all’ufficiale dello stato civile di Roma di procedere a simile rettifica del cognome della Principessa Liliana de Curtis Griffo Focas, figliuola di detto Principe Antonio ”, nel senso che vi si legga “Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi” e affermò che “gli Imperatori Bizantini erano successori ed eredi di tutti i diritti despotali, onori e titoli degli Imperatori che li avevano preceduti.
Pertanto, non v’ha dubbio che il ricorrente, quale unico erede e successore vivente delle varie dinastie bizantine, dall’Imperatore Costantino il Grande in poi, riassumendo nella sua persona tutti i diritti, onori e titoli che essi godevano, abbia anche il diritto incontestabile di riprendere tutti i titoli di cui le loro famiglie si fregiavano”.
NOTIZIE Con Sentenza del 12 maggio 2012 iscritta al n. 281/2012 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Massa, resa esecutiva nel territorio della Repubblica con Decreto Presidenziale del 22 maggio 2012, irrevocabile il 25 febbraio 2013, ha deciso che al Dott. Luigi Mario Picco nato a Iglesias il 15 luglio 1958, legittimamente ed irrevocabilmente spettano tutte le qualità, diritti e prerogative del suo dante causa Marziano II.
BIBLIOGRAFIAMarziano II Lavarello Lascari “Dissertazione Moderna Sulle Origini Tradizionali e Storiche della Famiglia di mio Padre.” Collana Storica Bizantina Vol. I 1954;Familien – Archiv Röltgen “Fürsten Lavarello” Essen 1971;Graf Prof. Dr. Johannes von Schmitt “L’ex Regno di Serbia dinastie insegne e distinzioni” Essen 1973;Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 marzo 2013 Parte III n.11 pag. 11 inserzione 44.
NAVIGAIOSI DI LEMNOSIn data 14 dicembre 2009, in Italia con atto notarile è stata fondata dal legittimo discendente di Maria Navigaiosi ultima Granduchessa di Lemnos la Serenissima Casa Granducale di Lemnos.
La Fons Honorum dell’attuale Principe, Granduca di Lemnos, Granduca dell’Impero latino d’Oriente e Sovrano Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di propria collazione è stata ampiamente e irrevocabilmente accertata con Sentenza avente gli effetti di sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria della Repubblica italiana in data 29 maggio 2007, iscritta al n. 59/2008 di ruolo generale della v.g. del tribunale ordinario di Ragusa, resa esecutiva con decreto del presidente di detto Tribunale ordinario in data 31 gennaio 2008 e passata in cosa giudicata.
